Statuto

dell’Associazione “IL GIARDINO DELLE VOCI APS

(ultima modifica: 7 Dicembre 2022)

ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

  1. E’ costituita nel rispetto del codice civile, della L 383/2000 e del Codice del Terzo Settore di cui al D. Lgs. n. 117/2017, un’Associazione di Promozione Sociale Musicale e Culturale denominata “Il Giardino delle Voci Associazione di Promozione Sociale (o APS)”.
  2. L’Associazione ha sede legale in Pesaro (PU), via Imola, 2, la sua durata è illimitata. Il trasferimento della sede legale, all’interno dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria.

ART. 2 –  FINALITA’  E PRINCIPI ISPIRATORI

  1. L’Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, ispirato ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana e disciplinato dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, dalla Legge 383/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal Codice del Terzo Settore di cui al D. Lgs. n. 117/2017, e si prefigge di promuovere la partecipazione dei propri associati alla vita della comunità locale, regionale e nazionale per la realizzazione di interessi a valenza collettiva.
  2. L’Associazione non  ha fine di lucro e, in particolare, è fatto divieto di distribuire sotto qualsiasi forma, anche in modo indiretto, sia nel corso della vita associativa che all’atto del suo scioglimento, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
  3. Gli eventuali utili e gli avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.
  4. Il patrimonio residuo all’atto dello scioglimento dovrà essere devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe o a fini di pubblica utilità sociale, secondo la procedura di cui all’art. 9 del D. Lgs. n. 117/2017.
  5. L’Associazione  è apolitica, apartitica e non si prefigge scopi di natura religiosa.
  6. L’Associazione concede la qualifica di associato a  coloro che, condividendo gli scopi di cui all’art. 2 e rispondendo a requisiti di specchiata moralità, accettano le finalità ed il metodo dell’associazione, e partecipano alla vita associativa portando con continuità il proprio contributo, senza alcuna discriminazione di razza, di sesso, di censo e di età. 
  7. Le attività dell’Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di libertà, dignità, democrazia ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, nonché di pari opportunità tra uomini e donne nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
  8. Tutti gli associati in regola con il pagamento della quota sociale hanno pari diritto di elettorato attivo, essendo quello passivo riservato ai maggiorenni, per qualsiasi argomento posto all’ordine del giorno, ivi compresi le variazione dello statuto associativo e degli eventuali regolamenti.
  9. Tutti gli associati hanno diritto di partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione e di fruire dei servizi della stessa, secondo le regole stabilite dal Consiglio Direttivo.
  10. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto ed ai diritti che ne derivano.
  11. L’Associazione è retta dai seguenti principi ispiratori:
  • assenza di scopo di lucro, anche indiretto, ed obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione a favore dell’attività statutariamente prevista;
  • libertà di associazione e di partecipazione volontaria; 
  • democraticità della struttura; 
  • solidarietà e  pluralismo;
  • uniformità del rapporto associativo; 
  • sovranità dell’assemblea degli associati; 
  • principio del voto singolo; 
  • libera eleggibilità degli organi amministrativi; 
  • intrasmissibilità della quota o contributo associativo e non rivalutabilità degli stessi; 
  • trasparenza amministrativa con l’obbligo di redigere ed approvare annualmente un bilancio (rendiconto economico e finanziario) secondo le disposizioni statutarie;
  • devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento, estinzione o cessazione, a fini di utilità sociale.

ART. 3 – OGGETTO E SCOPO

  1. L’Associazione opera a favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi senza scopo di lucro, neppure indiretto, e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per lo svolgimento di attività nel campo della coralità e dell’educazione musicale nel rispetto dell’art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017 e persegue dette finalità mediante l’esercizio in via esclusiva o principale di attività, di interesse generale, di cui alla lettera “d” del comma 1 di tale art. 5 di educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 58 e successive modificazioni e successiva lettera  “i” di organizzazione e gestione di attivita’ culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita’ di interesse generale di cui al citato articolo 5.. 
  2. In tale ambito si prefigge il perseguimento delle seguenti finalità:
  • diffondere la cultura e la pratica musicale nel campo giovanile e non, come un bene per la persona, assolvendo alla funzione sociale di maturazione umana e civile, proponendosi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali volti alla crescita umana;
  • promuovere, in particolare, l’educazione vocale e la pratica vocale solistica e d’insieme per bambini e ragazzi, come strumento di crescita, autoconsapevolezza e socializzazione; 
  • svolgere  attività formative, laboratoriali, ricreative quali, ad esempio: corsi di formazione della voce, propedeutica e didattica musicale, laboratori teatrali o artistici, ed altre attività psico-motorie a carattere o sfondo musicale. Le attività possono essere rivolte a bambini, ragazzi e adulti;  
  • costituire un gruppo corale giovanile stabile con finalità dilettantistiche. Non è esclusa la costituzione di altri complessi vocali e/o strumentali. 
  • instaurare collaborazioni, scambi, gemellaggi con altre realtà artistiche simili quali complessi vocali o strumentali in Italia o all’estero;
  • partecipare, organizzare, promuovere o collaborare alla realizzazione di eventi e manifestazioni, concerti, concorsi, gare canore, festival, che abbiano finalità coerenti con gli scopi sociali che l’Associazione si prefigge;
  • instaurare collaborazioni con conservatori musicali, università, scuole ed istituti pubblici e privati e con tutti quegli enti che abbiano come scopo prioritario la formazione musicale e la diffusione della cultura;
  • ingaggiare, assumere e/o scritturare artisti, esperti o altro personale, scelto tra gli associati o esternamente, nella misura strettamente necessaria a garantire all’Associazione un regolare funzionamento, oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività da essa svolta nel compimento degli obiettivi statutari;
  • svolgere qualsiasi altra attività o servizio che si rivelasse utile a promuovere e a diffondere la conoscenza della cultura musicale. A tal proposito potranno essere stipulate convenzioni con enti pubblici e privati a supporto delle attività proprie onde offrire proficue opportunità e facilitazioni per l’espletamento dell’attività artistica. 
  1. L’Associazione potrà inoltre svolgere in via accessoria e marginale, attività commerciale per coprire, per quanto possibile, le spese necessarie al conseguimento degli scopi associativi; 
  2. Tutte le attività non conformi agli scopi associativi sono espressamente vietate.

ART. 4 GLI ASSOCIATI

  1. All’Associazione possono aderire senza discriminazioni tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell’Associazione e di sottostare allo statuto. Gli associati possono essere sia altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione  che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale, sia persone fisiche. Il numero degli associati è illimitato
  2. La qualifica di associato è acquisita a tempo indeterminato. Non è ammessa la figura dell’associato temporaneo.
  3. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti associati è il Consiglio Direttivo. L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente, nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. 
  4. Nel caso di associati minorenni, la domanda di ammissione è controfirmata dal genitore o dall’esercente la potestà genitoriale. In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell’Associazione previo assenso scritto del socio. 
  5. All’atto dell’ammissione l’associato si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.
  6. Ci sono quattro categorie di associati:
  • Fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell’Associazione; 
  • Effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Consiglio Direttivo; 
  • Sostenitori: coloro che, avendo chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Consiglio Direttivo, decidono di erogare, oltre alla quota associativa ordinaria, contribuzioni volontarie straordinarie;
  • Onorari: coloro che, su proposta del Consiglio Direttivo, per il contributo di particolare rilievo nelle materie di attività dell’Associazione, e più in generale nei confronti della cultura, dell’arte, della scienza, dello spettacolo, accettino di far parte dell’Associazione stessa, contribuendo, con la loro presenza, ad elevarne il prestigio.

Tutte le categorie di associati hanno gli stessi diritti e doveri.

  1. Le attività svolte dagli associati a favore dell’Associazione e per il raggiungimento dei fini associativi sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato. 
  2. L’Associazione può, per garantire il proprio regolare funzionamento ed il raggiungimento degli scopi sociali, assumere lavoratori dipendenti e/o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, occasionale o accessorio, anche ricorrendo ai propri associati.

ART. 5 DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

  1. Tutti gli associati hanno diritto pari diritto di voto, su qualsiasi argomento posto all’ordine del giorno e, purché maggiorenni, sono eleggibili alle cariche sociali. Ogni associato ha diritto ad un voto.
  2. Tutti gli associati hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’Associazione. 
  3. Tutti gli associati hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto.

ART. 6 DOVERI DEGLI ASSOCIATI

  1. Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa entro 10 giorni dall’iscrizione nel libro degli associati, nonché al pagamento della quota associativa annuale entro il termine del 28 febbraio di ogni anno.
  2. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’Associazione in modo personale ed  in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.
  3. Il comportamento dell’associato verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

ART. 7 RECESSO/ESCLUSIONE DELL’ASSOCIATO

  1. L’ associato può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
  2. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell’esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato, e non dispensa l’associato recedente dal perfezionamento degli impegni presi con l’associazione, ivi compreso il pagamento della quota associativa.
  3. Il socio può essere escluso dall’Associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall’art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all’Associazione stessa.
  4. L’esclusione dell’associato è deliberata dal Consiglio Direttivo. Deve essere comunicata al medesimo a mezzo lettera o e-mail, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all’esclusione. L’interessato può presentare ricorso all’Assemblea entro 30 giorni dalla notifica di esclusione. L’Assemblea, nella prima riunione utile, valuta l’eventuale ricorso, ratificando o annullando l’esclusione. 
  5. Associati receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’Associazione.

ART. 8 GLI ORGANI SOCIALI

  1. Gli organi dell’Associazione sono:
  • L’Assemblea degli associati;
  • Il Consiglio Direttivo;
  • Il Presidente
  • l’Organo di controllo, ricorrendone i presupposti di legge.
  1. Tutte le cariche associative nell’ambito di questi organi sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.
  2. I componenti degli organi sociali durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ART. 9 L’ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

  1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati.
  2. Il diritto di voto è riservato ai soli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Gli associati minorenni potranno partecipare all’assemblea, intervenirvi e votare, se rappresentati da uno dei genitori o dall’esercente la potestà genitoriale.
  3. L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dal termine dell’esercizio,  dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso affisso presso la sede operativa (o sul sito web dell’Associazione) e comunicazione scritta agli interessati (anche per via telematica) con almeno 10 giorni di anticipo. Gli avvisi di convocazione devono contenere l’ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.
  4. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un terzo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
  5. L’Assemblea è presieduta dal Presidente  o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.
  6. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, lo scioglimento dell’Associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.


ART. 10 – COMPITI DELL’ASSEMBLEA

  1. L’Assemblea ordinaria: 
  • approva il programma annuale delle attività;
  • approva il bilancio o rendiconto economico/finanziario dell’anno trascorso;
  • elegge il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;
  • elegge i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
  • delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.

ART. 11 – VALIDITA’ DELL’ASSEMBLEA

  1. L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, che dovrà essere fissata in un giorno diverso da quello della prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
  2. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentanti per delega, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando la maggioranza dell’Assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente. 
  3. Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti gli associati, purché in regola con il pagamento della quota.

ART.12 VERBALIZZAZIONE

  1. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario, appositamente nominato dall’Assemblea.
  2. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall’estensore ed è conservato su un apposito registro, anche a fogli mobili, a cura del Consiglio Direttivo, nella sede dell’Associazione.
  3. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, con preavviso di almeno 7 giorni, ed a proprie spese, una copia.
  4. I verbali di assemblea  saranno affissi alla bacheca sociale nei 10 gg. successivi all’approvazione.

ART. 13 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

  1. L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall’Assemblea e composto da tre a sette membri.
  2. La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo stesso.
  3. Le delibere devono avere il voto della maggioranza dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.
  4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Nel caso in cui il Consiglio direttivo fosse composto da soli tre membri, si considera validamente costituito quando sono presenti tutti i membri.
  5. Nell’ambito del Consiglio Direttivo sono previste le seguenti cariche: 
  • il Presidente (eletto direttamente dall’Assemblea) 
  • il Vice Presidente (eletto nell’ambito del Consiglio Direttivo stesso)
  • il Segretario/Tesoriere (eletto nell’ambito del Consiglio Direttivo stesso).
  1. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, con esclusione di quelli che in forza di legge o del presente statuto sono riservati all’assemblea degli associati. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  • redige e presenta all’Assemblea il programma annuale delle attività dell’Associazione;
  • redige e presenta all’Assemblea annualmente il bilancio ed il rendiconto annuale;
  • fissa annualmente l’importo della quota sociale di adesione ed i contributi di accesso frequenza alle attività;
  • ammette i nuovi associati ed esclude gli associati ai sensi dell’art.7 del presente statuto;
  • ratifica i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per necessità e urgenza;
  • delibera su tutti gli atti relativi all’amministrazione del patrimonio, compresi quelli inerenti l’accettazione od il rifiuto di lasciti, legati e donazioni destinati al patrimonio o al funzionamento dell’Associazione;
  • delibera sul trasferimento della sede legale, all’interno dello stesso comune;
  • delibera tutte le iniziative volte al raggiungimento degli scopi sociali e gli impegni amministrativi conseguenti; 
  • delibera in ordine al conferimento degli incarichi e all’assunzione dei dipendenti;
  • delibera in merito all’apertura di c/c bancari o postali ed alla richiesta di eventuali affidamenti
  • può incaricare, in caso di necessità, un Direttore Artistico per le attività riguardanti i gruppi corali o strumentali;
  • svolge ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.
  1. Il Consiglio Direttivo resta in carica per la durata di tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. 
  2. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei membri del Consiglio decada dall’incarico, l’assemblea può provvedere, su richiesta del Consiglio stesso, alla sua sostituzione, ed il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio Direttivo. 
  3. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio entro 90 giorni. La decadenza è effettiva solo dopo la nuova nomina.
  4. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute del C.D.  e chiederne, con preavviso di almeno 7 giorni, ed a proprie spese, una copia.
  5. i verbali del C.D.  saranno trascritti nel libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo amministrativo e affissi alla bacheca sociale nei 10 gg. successivi all’approvazione.

ART. 14 IL PRESIDENTE

  1. Il Presidente :
  • rappresenta legalmente l’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio ed è il suo portavoce ufficiale;
  • convoca e presiede il Consiglio Direttivo e le Assemblee (ordinarie e straordinarie);
  • dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere;
  • in caso di giustificata urgenza e nell’impossibilità di convocare tempestivamente il Consiglio, può deliberare sugli atti di competenza del Consiglio stesso, dal quale gli atti stessi verranno ratificati o sanati in apposita seduta successiva;
  • sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni pubbliche, con gli operatori privati, con le espressioni organizzate dell’utenza e con ogni altra organizzazione interessata al campo dell’attività della Associazione;
  1. Il Presidente resta in carica per la durata di tre anni ed è rieleggibile. 
  2. Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
  3. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, il Presidente decada, l’assemblea deve provvedere alla nomina entro 90 giorni. La decadenza ha effetto dalla data della nuova nomina.

ART. 14-bis L’ORGANO DI CONTROLLO

Ricorrendone i presupposti di legge è nominato un Organo di controllo, per i compiti ed il funzionamento del quale si applicano le disposizioni di cui all’art. 30 del D. Lgs. n. 117/2017.

ART. 15 I MEZZI FINANZIARI

  1. I mezzi finanziari per il funzionamento dell’Associazione provengono:
  • dalle quote associative di iscrizione e annuali;
  • dai contributi versati dagli associati per l’iscrizione e la frequenza a corsi ed attività organizzate dall’Associazione;
  • dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da associati sostenitori, persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali. Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l’Associazione;
  • contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  • contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
  • entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  • erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  • entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  • proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  1. Ogni mezzo che non sia in contrasto con questo Statuto e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all’Associazione e arricchire il suo patrimonio.
  2. L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione.
  3. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 16 BILANCIO E RENDICONTO ANNUALE

  1. Il  bilancio – ovvero il rendiconto economico/finanziario –  annuali, redatti secondo quanto disposto dall’art. 13 del D. Lgs. n. 117/2017, sono predisposti dal Consiglio Direttivo entro tre mesi dal termine dell’esercizio sociale, e sottoposti all’Assemblea generale ordinaria degli associati  per l’approvazione, da effettuarsi  con le maggioranze previste dal presente statuto.
  2. L’Assemblea di approvazione dei medesimi deve tenersi entro la data del 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale, che ha durata di un anno e si chiude al 31 dicembre di ogni anno solare.
  3. Il bilancio ed il rendiconto sono depositati presso la sede dell’Associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
  4. Il bilancio sarà riportato sul libro dei verbali delle assemblee unitamente al verbale di approvazione e sarà disponibile per qualsiasi socio che volesse consultarlo, previo preavviso alla segreteria di almeno 7 giorni. Il bilancio ed il verbale di approvazione saranno affissi alla bacheca sociale nei 10 gg. successivi all’approvazione.


ART. 17 MODIFICHE STATUTARIE

  1. Questo statuto è modificabile dall’Assemblea degli associati con la presenza dei 2/3 degli associati e con voto favorevole della maggioranza dei partecipanti. 
  2. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali e con la Legge italiana.

ART. 18 SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

  1. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei 2/3 degli associati. L’Assemblea che delibera sullo scioglimento nominerà un liquidatore deliberando altresì in ordine all’eventuale compenso.
  2. Il patrimonio residuo al termine della liquidazione dovrà essere devoluto secondo le indicazioni dell’assemblea che ha deliberato lo scioglimento nel rispetto di quanto stabilito al precedente art. 2, comma 4.

ART. 19 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel Codice del Terzo Settore, per quanto da esso non disposto o rinviato nel codice civile, e nelle leggi vigenti in materia.

Il presente Statuto è stato approvato dall’assemblea degli associati del 7/12/2022  tenutasi ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 101 del D. Lgs. n. 117/2017, come modificato ad opera dell’art. 26-bis del D.L. 21 giugno 2022 n. 73 convertito, con modificazioni, con legge 4 agosto 2022 n. 122.